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Innovativa sentenza a Lecce contro Equitalia

vince un imprenditore: cartella da 200mila euro annullata perché l’Ente non risponde in tempo


Sentenza della Commissione tributaria di Lecce, vince il principio di silenzio/assenso: cartelle esattoriali annullate con una semplice istanza.

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con una sentenza innovativa (n.1955/05/15 depositata il 4/06/2015, relatore Dott. Alessandro Calò, Presidente Dott. Alfredo Lamorgese), ha provveduto ad annullare alcune cartelle esattoriali per oltre 200mila euro a carico di un imprenditore leccese affermando sostanzialmente l'esistenza del "diritto all'annullamento del debito tributario per silenzio/assenso a seguito della mancata risposta dell'agenzia delle entrate all'istanza del contribuente"

Tutto ha origine da alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013 (legge n.228/2012); in pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.

A Darne notizia è l'avvocato Matteo Sances, che spiega come "a seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario, quest'ultimo è tenuto ad avvisare l'ente competente – nel caso di specie, trattandosi di tributi, era l'Agenzia delle Entrate – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente (comma 539)".

L'elemento più importante della norma è dunque quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente impositore, il silenzio/assenso appunto, il comma 540 prevede difatti che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto…".

Proprio in forza delle predette norme, i giudici di Lecce non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce all'istanza del contribuente e, dunque, accertare l'annullamento del debito tributario.

Nello specifico, infatti, i giudici dichiarano che "nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria ... In estrema sintesi, infatti, in osservanza della norma innanzi precisata: 1) il debitore inoltra l'istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione; 2) il concessionario trasmette l'istanza all'ente creditore il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore … Sta di fatto che la mancata comunicazione – per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente – ha l'effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto" (pagina 2 della sentenza).

Lecce non è un caso isolato però, visto che alle stesse conclusioni è giunta recentemente anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Anche in questo caso un cliente dello studio aveva provveduto a inviare un' istanza di annullamento al concessionario della riscossione senza ottenere alcuna risposta.

"Ci si augura, dunque" conclude l'avvocato Sances "che tali pronunce possano contribuire a creare un nuovo clima di collaborazione tra Fisco e contribuente".


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